DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025 (L. 448/98)
da consegnare alla Segreteria della Scuola frequentata dallo studente entro il termine perentorio del 25 ottobre 2024, pena l’esclusione del beneficio.
Si comunica che anche per l’anno scolastico 2024/2025 sono state attivate le procedure per l’erogazione degli stanziamenti destinati alla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per le famiglie con basso reddito, ai sensi dell’art. 27 della legge 448/98.
Beneficiari dell’intervento sono gli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, statali e paritarie, il cui nucleo familiare ha un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, pari o inferiore a € 10.632,94.
Dovranno essere prese in considerazione le attestazioni ISEE valide, ovvero, tutte quelle che non riporteranno alcuna “annotazione” (omissione/difformità), pena l’esclusione.
Qualora il dichiarante non sia in possesso della relativa attestazione I.S.E.E., dovrà inserire, nella domanda di partecipazione, il numero di protocollo e la data di presentazione DSU; sarà cura degli Enti locali acquisire successivamente, tramite l’INPS, l’attestazione.
I Comuni, all’atto del ricevimento della Circolare, avranno cura di affiggere copia della stessa sul proprio Albo, nonché di trasmetterne copia, con allegata l’istanza di partecipazione (allegato 1), a tutte le Istituzioni Scolastiche (scuole secondarie di primo e secondo grado) ubicate nel proprio territorio.
La richiesta di contributo, formulata utilizzando lo schema di domanda allegato, dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
1) Fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente il beneficio (padre, madre o tutore) in corso di validità.
2) Codice Fiscale del soggetto richiedente.
3) Fotocopia dell’attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità.
I Beneficiari del contributo non dovranno allegare alcuna documentazione di spesa relativa all’acquisto dei libri di testo, ma dovranno conservarne copia per almeno 5 anni che esibiranno su richiesta dell’Amministrazione, consapevoli della decadenza dai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e che gli atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia (46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 e art. 71 – 445/00).
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